Nel caso di investimento cointestato l’intermediario, in coerenza con i principi generali fissati dall’ESMA, ha, non solo l’obbligo di svolgere la valutazione di adeguatezza con riferimento ad entrambi gli investitori, ma anche di condurla con particolare attenzione rispetto al profilo dell’investitore meno evoluto. Sotto questo profilo, dunque, la condotta dell’intermediario – che si è limitato a valutare l’adeguatezza unicamente rispetto al profilo del ricorrente –  è senz’altro censurabile come poco diligente, dal momento che non ha dimostrato che la scelta del ricorrente, come unico soggetto rispetto al quale compiere tale valutazione, sia stata oggetto di un accordo frutto di specifica negoziazione tra le parti ovvero che la sua individuazione come termine di riferimento della valutazione sia avvenuta sulla base di procedure predisposte ex ante e che garantiscono che la scelta di uno solo tra i cointestatari sia compiuta su basi oggettive e razionalmente giustificabili. Sono, infatti, questi gli unici, stringenti, presupposti che, secondo gli orientamenti ESMA, possono rendere legittima, negli investimenti cointestati, la valutazione di adeguatezza condotta con riferimento ad uno soltanto degli investitori.

Decisione n. 5767
(ID Ricorso: 7182)
Data: 22 Agosto 2022
Voce principale: servizio di consulenza
Voci secondarie: investimento cointestatoobbligo di riferimento al profilo meno evolutoprincipi ESMAtassatività delle ipotesi derogatorievalutazione di adeguatezza