Nel caso di prestazione del servizio di custodia e amministrazione di titoli sussiste in capo all’intermediario l’obbligo di rendere una specifica informativa su operazioni di raggruppamento delle azioni nonché su operazioni di aumento di capitale, in quanto, come reiteratamente affermato dall’ACF, ai sensi dell’art. 1838 c.c., il depositario in amministrazione di titoli ha l’obbligo di mettere in condizione il depositante di esercitare i diritti inerenti ai titoli depositati e, in questa prospettiva,  è obbligato a informare il cliente delle vicende che interessano la struttura finanziaria dell’emittente i titoli oggetto di deposito e che implicano operazioni aventi ad oggetto questi ultimi.

Decisione n. 5758
(ID Ricorso: 7000)
Data: 5 Agosto 2022
Voce principale: servizio di custodia e amministrazione di titoli
Voci secondarie: art. 1838 c.c.obblighi informativi dell’intermediariovicende dell’emittente