Nel caso di accadimenti inaspettati e imprevedibili che hanno come effetto di determinare una rilevantissima modifica delle quotazione di uno strumento finanziario, il consulente che è chiamato ad eseguire un ordine, tanto di investimento quanto di disinvestimento, impartito dal cliente sulla premessa di una determinata e ben diversa quotazione è obbligato non solo, (i) in ossequio a quanto disposto dall’art. 1710, comma 2, c.c., a rendere noto a quest’ultimo le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modifica del mandato ma anche, (ii) ai sensi del disposto dell’art. 1711, comma 2, c.c., ad astenersi dal darvi esecuzione quando circostanze ignote al mandante e che non possano essergli tempestivamente comunicate facciano ragionevolmente presumere che questi avrebbe dato la sua approvazione alla condotta difforme dalle istruzioni ricevute. Ne discende che il comportamento del consulente, del cui operato risponde l’intermediario, è colpevole se ha omesso di verificare la congruità delle istruzioni ricevute alle sopravvenienze eccezionali e imprevedibili, così generando un danno per l’esecuzione di un ordine che, ove il cliente fosse stato informato della situazione, sarebbe stato revocato.

Decisione n. 5289
(ID Ricorso: 6377)
Data: 11 Aprile 2022
Voce principale: consulenza
Voci secondarie: inadempimento del consulenteobbligo di verificare la congruità delle istruzioni ricevuteordini del clientesopravvenienze eccezionali e imprevedibili