A prescindere dall’assenza di una previsione espressa di un termine contrattuale entro cui provvedere a dare esecuzione agli ordini e alle disposizioni del cliente, l’intermediario è tenuto sempre a dare esecuzione al contratto in buona fede. Ne discende che l’analisi sulla ragionevolezza del termine impiegato per la variazione o la chiusura delle linee di investimento deve essere compiuta alla luce delle circostanze che connotano la fattispecie concreta. Nel caso di specie in cui la modifica riguardava tre diverse linee di gestione e la gestione era oggetto di pegno – sicché era anche necessaria una previa verifica, da parte delle funzioni preposte dello stesso intermediario quale creditore pignoratizio, in ordine all’assenza di una incidenza pregiudizievole della modifica di linea sul valore del medesimo – il termine di dieci giorni lavorativi per completare l’intero processo e dare esecuzione alla disposizione non è, nel complesso, irragionevole e, comunque, non è tacciabile di essere considerato come una attività di esecuzione del contratto contraria a buona fede.

Decisione n. 5279
(ID Ricorso: 6046)
Data: 8 Aprile 2022
Voce principale: servizio di gestione di portafogli
Voci secondarie: esecuzione del contratto secondo buona federagionevolezza del terminevalutazione delle circostanze del caso concretovariazione della linea di investimento