Per il principio della vicinanza della prova incombe sull’intermediario fornire spiegazioni circa i criteri seguiti per stabilire quali posizioni chiudere al fine di realizzare il ripristino dei margini: nel caso di specie, non ha offerto argomenti, né documentazione, per resistere all’allegazione del ricorrente di non aver effettuato il margin close out alle “condizioni più favorevoli per il cliente”, come previsto dalla Decisione ESMA 2018/796, nonché dalle condizioni contrattuali pattuite tra le parti. In particolare, l’intermediario non ha fornito nessun dato in merito alle quotazioni dei CFD al momento in cui si sono verificate le condizioni per il close out né ha dimostrato di aver fornito al ricorrente l’informativa ai sensi dell’art. 62, comma 2 del Regolamento delegato UE 2017/565, di diretta applicazione negli Stati Membri, ai sensi del quale  “le imprese di investimento che detengono un conto di un cliente al dettaglio che include posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall’effetto leva o in operazioni con passività potenziali” sono obbligate a informare tempestivamente il cliente “quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%”.

Decisione n. 5196
(ID Ricorso: 7706)
Data: 14 Marzo 2022
Voce principale: ricezione ed esecuzione di ordini
Voci secondarie: attività in marginazionechiusura delle posizioniobbligo dell’Intermediario di provare che la chiusura sia avvenuta alle condizioni più favorevoli per il cliente