L’informativa resa dall’Intermediario circa il carattere subordinato dello strumento finanziario, indicato attraverso la locuzione “obbligazione subordinata ordinaria” – astrattamente suscettibile di ingenerare qualche equivoco – deve essere valutata tenendo conto dell’insieme degli elementi risultanti dall’informativa, oltre che delle circostanze ulteriori di contesto in cui l’investimento è maturato. Ove emerga che nell’informativa erano indicati il livello di rischio elevato e il rischio di bail-in e risulti che, alla data dell’operazione, lo stato di indebitamento dell’emittente era da tempo ampiamento noto al mercato, deve ritenersi che i ricorrenti disponessero di tutte le informazioni per assumere una scelta consapevole di investimento. Nell’ottica di una valutazione complessiva delle informazioni disponibili, il fatto che il prezzo dello strumento si presentasse sotto la pari era un ulteriore indiscutibile elemento segnaletico dell’elevato rischio dell’operazione.

Decisione n. 5192
(ID Ricorso: 6013)
Data: 14 Marzo 2022
Voce principale: obblighi di informazione ex ante
Voci secondarie: consapevolezza della scelta di investimentoobbligazioni subordinatevalutazione complessiva delle informazioni rese dall’Intermediario e disponibili sul mercato