Il mancato assolvimento, da parte dell’intermediario, dell’onere di provare l’esistenza di un contratto quadro validamente concluso comporta la nullità dell’operazione di investimento. L’accertamento della nullità dell’operazione di acquisto delle obbligazioni subordinate non basta, tuttavia, per accogliere puramente e semplicemente la domanda di restituzione del capitale investito quando l’Intermediario sottolinei che i ricorrenti hanno, nel tempo, eseguito anche altre operazioni di investimento, mai contestate, a valere sul rapporto originato dal contratto di cui pure deducono la nullità. In tal caso, deve ritenersi che l’intermediario abbai inteso sollevare, seppure in forma estremamente sintetica, una eccezione che è suscettibile di essere qualificata alla stregua della c.d. eccezione di buona fede: un’eccezione, dunque, idonea a paralizzare gli effetti restitutori della declaratoria di nullità dell’investimento impugnato, sicché è necessario valutare se gli investimenti relativi agli ordini non coinvolti dall’azione abbiano prodotto vantaggi economici per i ricorrenti e se essi possano neutralizzare, in tutto o in parte, il petitum azionato.

Decisione n. 5191
(ID Ricorso: 6011)
Data: 14 Marzo 2022
Voce principale: nullità del contratto
Voci secondarie: carenza della forma scrittacontratto quadroeccezione di buona fede dell’Intermediarioinfondatezza della domanda di restituzione