Nel caso di azioni non quotate depositate presso un intermediario terzo, in presenza di un ordine di vendita, l’intermediario depositario non ha altro obbligo che quello di trasmettere tempestivamente la richiesta del proprio cliente all’emittente, spettando a quest’ultimo gestirne l’esecuzione nel rispetto delle proprie procedure e nel rispetto del criterio della priorità cronologica. Infatti, la negoziazione delle azioni non quotate può essere curata esclusivamente dall’emittente che è l’unico soggetto in condizione di incrociare le richieste di acquisto e di vendita. Ne discende che la mancata esecuzione dell’ordine nell’ambito del sistema di negoziazione interna organizzato dall’emittente è un fatto di cui non può rispondere il depositario, al quale del pari non possono in alcun modo imputarsi eventuali comportamenti scorretti dell’emittente nella gestione degli ordini di vendita ricevuti.

Decisione n. 5125
(ID Ricorso: 6402)
Data: 21 Febbraio 2022
Voce principale: servizio di custodia e amministrazione di titoli
Voci secondarie: assenza in capo al depositario dell’obbligo di gestione dell’ordine di venditaazioni non quotateobbligo del depositario di trasmissione tempestiva all’emittenteordine di vendita