Non soddisfa l’onere della prova di aver reso al cliente tutte le informazioni necessarie, in concreto, per assumere una consapevole scelta di investimento l’Intermediario che si limita ad affermare che il cliente ha selezionato la modalità non cartacea di consegna della documentazione e che la stessa è rimasta sulla piattaforma di home banking a disposizione del cliente, senza produrre nulla per documentare in che modo quella documentazione avrebbe potuto essere accessibile e consultata dal cliente, né quale fosse il concreto contenuto di essa.

Decisione n. 5104
(ID Ricorso: 5104)
Data: 14 Febbraio 2022
Voce principale: obblighi di informazione ex ante
Voci secondarie: adempimento in concretocontenuto dell’onere della provairrilevanza della mera a disposizione della documentazione sulla piattaforma di home banking