Nel caso di sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento, la dichiarazione del cliente di aver ricevuto e preso visione delle informazioni chiave per gli investitori, contenuta nei moduli di sottoscrizione delle operazioni, ha valore probatorio del fatto ivi attestato, vale a dire della consegna del KIID che, a sua volta, costituisce adempimento necessario e sufficiente per ritenere congruamente assolti gli obblighi di informazione che gravano sull’intermediario. Ne deriva che, anche qualora il cliente avesse ricevuto, verbalmente, dal Family Banker, informazioni non veritiere, egli era stato comunque messo in condizioni di verificare le effettive caratteristiche dei titoli tramite i KIID a lui consegnati.

Decisione n. 5090
(ID Ricorso: 6255)
Data: 11 Febbraio 2022
Voce principale: obblighi di informazione ex ante
Voci secondarie: consegna del KIIDinformazioni ricevute dal Family Bankersottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento