Non dimostra di aver adempiuto correttamente gli obblighi informativi l’Intermediario che si limita a rappresentare che all’interno del sistema di internet banking era disponibile una scheda di dettaglio del titolo, senza tuttavia produrre copia del documento. Non vale, infatti, ad esonerare l’Intermediario dagli obblighi informativi né la circostanza che la prestazione del servizio sia stata resa tramite il sistema di home banking e neppure il fatto che il ricorrente fosse un cliente dotato di un certo livello di esperienza. L’obbligo di informativa ha una valenza generale, dovendo essere assolto qualunque sia la modalità tecnica con cui il servizio viene prestato e qualunque sia il grado di esperienza del cliente. Quest’ultimo può rilevare per determinare la misura della diligenza richiesta all’intermediario, che dovrà essere maggiore nei casi in cui l’informazione viene trasmessa e somministrata ai clienti meno esperti, ma non può certo rilevare nel senso di escluderla nel caso di clienti che vantino una maggiore capacità di autodeterminarsi nelle scelte di investimento.

Decisione n. 5068
(ID Ricorso: 6495)
Data: 7 Febbraio 2022
Voce principale: ricezione ed esecuzione di ordini
Voci secondarie: adempimento in concretocontenuto dell’onere della provairrilevanza del grado di esperienza del clienteirrilevanza della modalità di prestazione on line del servizioobblighi informativi