Non assolve  correttamente gli obblighi informativi l’Intermediario che si limita a fornire la generica indicazione, contenuta nell’ordine di investimento, che lo strumento era inserito tra le obbligazioni a basso-rischio rendimento “Patti Chiari”: tale circostanza non esime l’intermediario dal rendere informazioni integrative e specifiche sullo strumento finanziario, al fine di fornire all’investitore tutti gli elementi necessari per assumere, in concreto, una decisione di investimento consapevole.  Nel caso di specie l’acquisto è avvenuto alla fine del mese di maggio 2008 e, dunque, in un momento in cui gli intermediari, almeno quelli di un certo standing, avevano tutti gli strumenti e gli elementi per valutare il forte incremento del rischio cui lo strumento era esposto e di cui avrebbero dovuto informare il cliente.

Decisione n. 5009
(ID Ricorso: 6003)
Data: 24 Gennaio 2022
Voce principale: obblighi di informazione ex ante
Voci secondarie: adempimento in concretocontenuto dell’onere della provairrilevanza dell’indicazione dell’inserimento tra le obbligazioni a basso-rischio rendimento “Patti Chiari”obbligazioni Lehman Brothers