Al fine di dimostrare di avere effettuato correttamente la valutazione di appropriatezza, l’intermediario non può limitarsi ad affermare di avere compiuto tale valutazione con esito positivo ma deve fornire una specifica prova in tal senso, in quanto l’intero processo di investimento deve essere rigorosamente “tracciato” e il c.d. principio di “libertà di forma” non lo esonera dall’onere di registrare le operazioni di investimento, anche al fine di porsi in condizione di poter provare l’avvenuto svolgimento della relativa valutazione.

Decisione n. 4908
(ID Ricorso: 7778)
Data: 10 Gennaio 2022
Voce principale: appropriatezza
Voci secondarie: obbligo dell’intermediario di tracciare il processo di investimentoprova del corretto svolgimentovalutazione