L’intermediario deve dimostrare di aver assolto gli obblighi informativi in concreto e non solo in modo meramente formalistico, sicché non possono ritenersi sufficienti la mera dichiarazione sottoscritta dal cliente di aver preso visione della documentazione informativa o di aver ricevuto l’informativa sui rischi dell’investimento né la prova della messa a disposizione dell’investitore delle “Condizioni Definitive”, in quanto si tratta di un documento che è predisposto dall’emittente per la generalità degli investitori. L’omissione informativa dell’intermediario non può ritenersi superata dalla circostanza che il ricorrente abbia avuto una precedente esperienza di investimento in titoli analoghi in quanto la conoscenza di un certo tipo astratto di prodotti non può valere ad esonerare l’intermediario dall’obbligo di informare quest’ultimo, anche quando si tratti di un cliente sufficientemente esperto.

Decisione n. 4879
(ID Ricorso: 5951)
Data: 3 Gennaio 2022
Voce principale: obblighi informativi
Voci secondarie: adempimento in concretoirrilevanza della precedente esperienza del clienteonere della prova dell’intermediario