La domanda di risarcimento del danno non può essere accolta se il ricorrente non ha dato prova del perdurante possesso dello strumento finanziario alla data della presentazione del ricorso o, comunque, prova di averlo venduto con documentazione che attesti il risultato effettivamente pregiudizievole derivante dal disinvestimento.

Decisione n. 4876
(ID Ricorso: 5723)
Data: 3 Gennaio 2022
Voce principale: risarcimento del danno
Voci secondarie: assenza del pregiudiziomancato assolvimentoonere del ricorrenteprova del continuato possesso