L’intermediario depositario è tenuto a rendere al cliente le informazioni in merito alle vicende oggettivamente rilevanti sui titoli in deposito che sono in grado di condizionare in maniera significativa le prospettive dell’investimento.  In questa prospettiva, non è revocabile in dubbio che il delisting rappresenti un’informazione rientrante nel novero di quelle che l’intermediario non può astenersi dal comunicare con tempestività al cliente, trattandosi di una notizia con rilevantissime implicazioni sulle scelte dei depositanti in termini di investimento/disinvestimento e non potendosi invocare come esimente la circostanza che la notizia era altrimenti accessibile, giacché un simile argomento finisce per svuotare di qualsiasi senso il ruolo di “filtro” dell’intermediario depositario nell’interesse del cliente.

Decisione n. 4875
(ID Ricorso: 5702)
Data: 3 Gennaio 2022
Voce principale: servizio accessorio di deposito titoli
Voci secondarie: notizia del delistingobblighi informativi del depositariorilevanza ai fini delle scelte di investimento del cliente