Il fatto che l’intermediario non abbia dimostrato di aver assolto gli obblighi informativi prima che il ricorrente disponesse l’acquisto non basta a fondare la sua responsabilità qualora abbia dimostrato – attraverso il deposito degli estratti informatici – che il ricorrente ha effettuato, seppure dopo aver disposto l’operazione, plurimi accessi con le proprie credenziali all’area riservata del sito ove le informazioni sulle caratteristiche dello strumento erano presenti. Se anche il cliente non avesse avuto la piena consapevolezza delle caratteristiche dello strumento nel momento dell’investimento, il fatto che egli ne abbia preso visione successivamente, senza manifestare ripensamenti, costituisce un elemento indiziario della complessiva conoscenza della rischiosità dell’investimento effettuato. Ciò rende l’omissione informativa dell’intermediario ininfluente sulla scelta di acquistare i titoli.

Decisione n. 4874
(ID Ricorso: 5648)
Data: 3 Gennaio 2022
Voce principale: obblighi informativi
Voci secondarie: accessi reiterati del cliente all’area riservatainterruzione del nesso causale tra omissione informativa e asserito dannoprestazione di servizi di investimento on-line