L’ACF non è competente a conoscere la controversia che tratti dell’omessa liquidazione delle azioni, decorsi centottanta giorni dalla morte del socio ex art. 2535 c.c., poiché non riguarda questioni attinenti alla violazione di norme dettate dal TUF o da altra fonte legislativa in materia di prestazione di un servizio di investimento. Nel caso di specie la doglianza concerneva unicamente la responsabilità dell’intermediario per non aver ottemperato all’ordine di liquidazione delle azioni a seguito della morte del socio e per aver ignorato l’esercizio del recesso da parte degli eredi, i quali si sono, quindi, trovati costretti a contrarre un finanziamento con l’intermediario.

Allo stesso modo l’ACF non è competente a decidere in merito alla richiesta di annullamento del contratto di finanziamento, poiché in tal caso l’intermediario riveste il ruolo di intermediario creditizio e non di prestatore di servizi di investimento.

Decisione n. 4156
(ID Ricorso: 5258)
Data: 2 Settembre 2021
Voce principale: competenza
Voci secondarie: annullamento del contratto di finanziamentoinammissibilità del ricorsoresponsabilità dell’intermediario ex art. 2535 c.c.