Non è necessario, ai fini del requisito della forma scritta richiesto dall’art. 23 TUF, che tutte le informazioni siano contenute in un unico modulo contrattuale in quanto è ragionevole ritenere che esse siano riportate nella modulistica accessoria, debitamente sottoscritta dal cliente: è, pertanto, esclusa la fondatezza della domanda di nullità quando l’intermediario produce il modulo di richiesta per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento contenente la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le condizioni generali, il foglio informativo e il documento generale sui rischi degli investimenti. 

È, parimenti, infondata la domanda diretta al risarcimento dei danni per assenza del nesso causale tra l’asserito inadempimento e il pregiudizio lamentato ove sia accertato che, successivamente alla specifica operatività contestata, il ricorrente abbia sistematicamente acquistato, eventualmente avvalendosi di altro intermediario, titoli della medesima natura e caratterizzati dalla stessa promessa di rendimenti molto elevati, dunque connotati da un livello di rischio parimenti molto elevato, nonostante l’intermediario avesse rappresentato, con appositi alert, il carattere non appropriato delle operazioni.

Decisione n. 3995
(ID Ricorso: 5501)
Data: 20 Luglio 2021
Voce principale: ricezione ed esecuzione di ordini
Voci secondarie: assenza del contratto quadroesclusione della responsabilità dell’intermediarioinfondatezza della domanda di nullità ex art. 23 TUFmodulistica accessorianesso causaleoperatività complessiva del ricorrenterilevazione del carattere non appropriato degli ordini