Le operazioni concluse tramite la piattaforma di internet banking sono riconducibili alla fattispecie di prestazione di servizi di investimento mediante tecniche di comunicazione a distanza e non alla diversa fattispecie dell’offerta fuori sede: pertanto, risulta inapplicabile la disposizione dell’art 30 TUF che commina la nullità per la mancata indicazione del diritto di recesso.

Nelle operazioni svolte mediante internet banking gli obblighi informativi si considerano assolti dall’intermediario che abbia messo a disposizione del cliente sulla piattaforma la scheda prodotto contenente dettagliate informazioni sullo strumento, la cui visualizzazione costituisce passaggio obbligato per disporre l’investimento, essendo richieste la presa visione e l’accettazione della stessa scheda per poter impartire l’ordine di acquisto.

Decisione n. 3990
(ID Ricorso: 5029)
Data: 20 Luglio 2021
Voce principale: obblighi informativi
Voci secondarie: corretto adempimento degli obblighiinapplicabilità dell’art 30 TUFofferta fuori sedeoperatività mediante internet banking