L’intermediario è tenuto a dimostrare di aver assolto gli obblighi informativi “in concreto” e non in modo meramente formalistico, in quanto solo il loro effettivo assolvimento può consentire al cliente di valutare le reali caratteristiche dell’operazione e, conseguentemente, permettergli di compiere una consapevole scelta d’investimento. Pertanto, non è pienamente sufficiente la mera prova della consegna dei documenti sui rischi generali degli investimenti in occasione della stipula del contratto quadro.

Decisione n. 3830
(ID Ricorso: 5568)
Data: 8 Giugno 2021
Voce principale: obblighi di informazione ex ante
Voci secondarie: adempimento “in concreto”fase precontrattuale