Non è fondato il ricorso dell’investitore che chiede il ristoro del danno per non essere stato adeguatamente informato circa la natura dei titoli acquistati quando si accerta che, sia antecedentemente che successivamente all’operatività contestata, egli ha sistematicamente acquistato titoli della medesima natura e caratterizzati dallo stesso livello di rischio. In questo caso è assente il nesso causale tra il comportamento dell’intermediario e il danno subito dall’investitore in quanto è ragionevole ritenere che egli, pur in presenza di un quadro informativo adeguato e corretto, non avrebbe comunque posto in essere una diversa scelta di investimento.

Decisione n. 3795
(ID Ricorso: 5679)
Data: 24 Maggio 2021
Voce principale: obblighi di informazione ex ante
Voci secondarie: esclusione della responsabilitàfase precontrattualeinadempimento degli obblighi di informazionenesso causaleoperatività complessiva del ricorrente