L’Intermediario è responsabile per omesso controllo sull’operato del consulente finanziario, ex art. 31, comma 3, del TUF, quando risulta un rapporto di necessaria occasionalità tra le incombenze affidate al consulente e il fatto illecito da lui commesso e rivelatosi dannoso per il cliente. Ciò avviene quando il comportamento del consulente rientra nel quadro delle attività funzionali all’esercizio delle sue incombenze.

Il rapporto di necessaria occasionalità tra le incombenze affidate al consulente e il fatto illecito da lui commesso non sussiste, invece, quando vi è prova della collusione, o quantomeno della consapevole acquiescenza, del cliente in relazione alla violazione delle regole di condotta da parte del consulente. In tal caso l’Intermediario non può dirsi responsabile per omesso controllo sull’operato del consulente finanziario ex art. 31, comma 3, TUF.

Decisione n. 3700
(ID Ricorso: 5052)
Data: 5 Maggio 2021
Voce principale: offerta fuori sede
Voci secondarie: collusione ed acquiescenza del clienteconsulenteesclusione della responsabilitàrapporto di “necessaria occasionalità”