Nell’ambito del servizio di gestione di portafogli la diligenza dell’intermediario deve essere valutata in un’ottica complessiva, considerando il risultato della gestione nel suo insieme e senza scorporare le singole operazioni di investimento. In particolare, la responsabilità dell’intermediario è esclusa quando l’operazione è stata oggetto di una specifica istruzione personalizzata e il titolo è stato autonomamente selezionato dal cliente, non essendo in questo caso configurabile alcun obbligo informativo a carico dell’intermediario.

Decisione n. 3695
(ID Ricorso: 4852)
Data: 3 Maggio 2021
Voce principale: servizio di gestione di portafogli
Voci secondarie: diligenzaesclusione della responsabilitàistruzione del cliente