Arbitro per le controversie finanziarie

tra risparmiatori e intermediari

Le decisioni in pillole

Filtri per la ricerca

Anno
ABF anno
Collegio
ABF collegio
Voce principale
ABF voce principale

L’art. 1838 c.c. prevede che l’intermediario che detiene in deposito titoli in amministrazione, oltre a custodire i titoli, esigerne gli interessi e i dividendi, nonché curare le riscossioni per conto del depositante, deve provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Sul tema, l’Arbitro si è, in più occasioni, pronunciato, precisando che l’intermediario ha il dovere di informare il depositante delle vicende che interessano la struttura finanziaria dell’emittente i titoli oggetto di deposito e che implicano operazioni aventi ad oggetto questi ultimi, come ad esempio offerte sui titoli, anche ove non assistite da prospetto, ovvero operazioni di riacquisto di titoli da parte dell’emittente. In tali casi, l’intermediario è, dunque, tenuto a comunicare tutte le informazioni utili affinché il depositante possa assumere in piena autonomia e consapevolezza le proprie scelte di investimento. Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalle parti, risulta che l’intermediario, con la comunicazione a mezzo mail, informava il ricorrente del lancio dell’OPA e del relativo prezzo, specificando il limite massimo di azioni oggetto dell’offerta, con la conseguenza che questa, in caso di adesioni elevate, avrebbe potuto essere soggetta a riparto e, quindi, il quantitativo presentato in adesione avrebbe potuto essere accettato dalla società solo parzialmente. Non era, invece, specificato che l’offerta era soggetta alla duplice condizione del raggiungimento sul mercato del prezzo di offerta e dell’ottenimento di un finanziamento per coprire i costi dell’offerta. In casi analoghi, l’Arbitro ha già avuto modo di affermare che l’intermediario è sì obbligato a informare il cliente  della possibilità di aderire ad un’offerta pubblica di scambio relativa a titoli in custodia e dei termini per aderirvi, ma un tale obbligo non si estende fino a dover anche esplicitare le disposizioni e le modalità concrete di adesione all’offerta, rimanendo a carico del depositante l’onere di informarsi sulle modalità operative necessarie per l’esercizio dei propri diritti (cfr. decisione n. 5412 del 16 maggio 2022).

new
Decisione n. 6831
Ricorso ID: 9343
Anno 2023
Data: 22 Settembre 2023
Voce principale: servizio di custodia e amministrazione di titoli
Voci secondarie: art. 1838 c.c.modalità operativaobblighi informativiofferta pubblica di acquistoonere del cliente di informarsivicende finanziarie dell’emittente

L’Arbitro ha, in più occasioni, affermato che la sola consegna del “Documento sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari” non è in linea con l’effettivo adempimento dell’obbligo informativo: in particolare, la consegna non è idonea ad integrare l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 31 del Regolamento Intermediari n. 16190/2007, ratione temporis vigente, il quale richiedeva di fornire al cliente le informazioni sulle “caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento in modo sufficientemente dettagliato”, e ciò al dichiarato fine di “consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”. La mera consegna alla clientela del predetto documento è, piuttosto, quella prevista dell’art. 27 del Regolamento Intermediari n. 16190/2007, che prevedeva informazioni generali relative ai rischi e alle caratteristiche delle varie tipologie di strumenti finanziari che l’intermediario tratta e che, usualmente, viene rilasciata al cliente in occasione dell’apertura dei rapporti. Diversamente, il corretto adempimento delle previsioni di cui all’art. 31 del Regolamento Intermediari – che altrimenti sarebbe norma sostanzialmente replicativa del disposto dell’art. 27 del medesimo Regolamento – presupponeva che l’informazione sul tipo specifico di strumento finanziario precedesse sempre e fosse, comunque, temporalmente prossima all’investimento, non potendosi di certo presupporsi che potesse essere sufficiente una informativa rilasciata anni prima, vale a dire all’apertura dei rapporti, per poter rendere consapevole l’investitore sulle caratteristiche del prodotto che andava a sottoscrivere. Se, quindi, non si vuole svuotare di concreto significato applicativo la portata dell’art. 31 del Regolamento Intermediari, la cui finalità è per l’appunto quella di “consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”, si deve ritenere che l’intermediario prima di ogni singolo ordine doveva (e deve) prestare un’informativa di dettaglio, aggiuntiva rispetto a quella prevista dall’art. 27.

new
Decisione n. 6752
Ricorso ID: 9519
Anno 2023
Data: 29 Agosto 2023
Voce principale: obblighi informativi
Voci secondarie: art. 31 del Regolamento Intermediari n. 16190/2007documento sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziariinformazione sul tipo specifico di strumento finanziarioinidoneità ad assolvere gli obblighi

L’Arbitro ha, in più occasioni, affermato che l’art. 40 del Regolamento Intermediari n. 20307/2018, rispetto alla previgente disciplina, richiede che la raccomandazione sia formulata previo accertamento della conoscenza da parte del cliente del “tipo specifico di strumento” oggetto della raccomandazione stessa. Nel caso di specie, nel questionario di profilatura prodotto in atti dall’intermediario sono del tutto assenti domande volte a verificare la conoscenza da parte del ricorrente di fondi comuni d’investimento. L’Arbitro ha, inoltre, sottolineato che la consulenza non è conforme alla disciplina quando l’intermediari non rispetta l’art. 54, paragrafo 12, del Regolamento delegato 565/2017/UE (al quale rinvia l’art. 41, comma 3, del Regolamento Intermediari cit.), ai sensi del quale “le imprese di investimento presentano al cliente al dettaglio una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia idonea per il cliente al dettaglio, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell’investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite”. Nelle “Proposte d’investimento” in atti “la spiegazione” al cliente di come le operazioni raccomandate siano state ritenute coerenti con i parametri sopra richiamati risulta generica e standardizzata, dunque, volta ad adempiere in modo solo formalistico a detto obbligo. Nello specifico, con riguardo alla “propensione al rischio” e alla “capacità di sostenere perdite “, le “Proposte d’investimento” recano tutte la medesima indicazione secondo cui “Il livello di rischio R del Portafoglio è ADEGUATO perché coerente con il limite massimo previsto dalla Propensione al Rischio e con la disponibilità a sopportare perdite patrimoniali dovute all’andamento negativo del mercato oppure perché inferiore al livello di rischio del Portafoglio iniziale”. Una simile indicazione non può dirsi idonea a fornire al cliente la chiara spiegazione delle ragioni per cui l’investimento sia da ritenersi coerente con le caratteristiche personali e con gli obiettivi d’investimento perseguiti, tanto più che riporta motivazioni tra loro alternative, come confermato dall’utilizzo del termine “oppure”.

new
Decisione n. 6751
Ricorso ID: 9478
Anno 2023
Data: 29 Agosto 2023
Voce principale: servizio di consulenza
Voci secondarie: art. 40 del Regolamento Intermediari n. 20307/2018assenza di specifiche motivazionireport di consulenzavalutazione di adeguatezza

In caso di mancata esecuzione delle disposizioni di vendita, l’intermediario deve improntare a trasparenza il proprio operato, comunicando in maniera chiara e univoca – soprattutto a fronte delle richieste di spiegazioni avanzate dal cliente – per quali ragioni le disposizioni non sono andate a buon fine. Nel caso di specie, non si può ritenere verosimile la motivazione secondo cui le disposizioni di vendita non avrebbero avuto l’esito sperato perché il valore delle azioni era troppo basso, considerato che, nel periodo di riferimento, i titoli scambiavano a un valore che, seppur modesto, era comunque maggiore di quello registrato in altri momenti congiunturali. Né, parimenti, può condividersi la tesi per cui gli ordini sarebbero rimasti ineseguiti per assenza di controparti in acquisto, posto che i titoli, all’epoca, erano regolarmente negoziati e che, una volta pervenuti nella disponibilità dell’intermediario ricevente, essi sono stati venduti senza che emergessero particolari criticità. Vero è che l’intermediario non è tenuto a garantire il perfezionamento degli ordini di vendita impartiti dai propri clienti, ma è tenuto al rispetto del c.d. obbligo di best execution, nell’ambito del quale rientra l’obbligo ex art. 65, par. 5), del Regolamento Delegato n. 565/2017/UE di predisporre una strategia (già prima di quella di esecuzione) di trasmissione degli ordini che deve identificare, per ciascuna categoria di strumenti, i soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi, in ragione delle strategie di esecuzione di questi ultimi. Al fine di rispettare l’obbligo di best execution, l’intermediario che non esegua in proprio gli ordini deve, pertanto, valutare anche la strategia di esecuzione elaborata dai soggetti negoziatori e, più in generale, dei soggetti di cui si avvale. In termini ancora più chiari, l’intermediario è tenuto a verificare che le policy di esecuzione adottate dai soggetti di cui si avvale per la negoziazione consentano di ottenere le migliori condizioni di negoziazione. Inoltre, l’art. 65, par. 6), del Regolamento Delegato n. 565/2017/UE, prevede che gli intermediari debbono fornire ai clienti informazioni sulle policy e sulle “entità scelte” per l’esecuzione degli ordini, nonché, quando selezionano altri negoziatori per la prestazione di servizi di esecuzione degli ordini, riepilogano e pubblicano, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, i primi cinque negoziatori per volume di contrattazioni ai quali hanno trasmesso gli ordini dei clienti nell’anno precedente, includendo informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.

new
Decisione n. 6667
Ricorso ID: 9094
Anno 2023
Data: 6 Luglio 2023
Voce principale: servizio di esecuzione degli ordini
Voci secondarie: obblighi informativiobbligo di best executionstrategia di esecuzione degli ordinivalutazione della policy dei soggetti negoziatori prescelti

L’Arbitro ha, in più occasioni, affermato che la sola consegna del “Documento sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari” non è in linea con l’effettivo adempimento dell’obbligo informativo: in particolare, la consegna non è idonea ad integrare l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 31 del Regolamento Intermediari n. 16190/2007, ratione temporis vigente, il quale richiedeva di fornire al cliente le informazioni sulle “caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento in modo sufficientemente dettagliato”, e ciò al dichiarato fine di “consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”. La mera consegna alla clientela del predetto documento è, piuttosto, quella prevista dell’art. 27 del Regolamento Intermediari n. 16190/2007, che prevedeva informazioni generali relative ai rischi e alle caratteristiche delle varie tipologie di strumenti finanziari che l’intermediario tratta e che, usualmente, viene rilasciata al cliente in occasione dell’apertura dei rapporti. Diversamente, il corretto adempimento delle previsioni di cui all’art. 31 del Regolamento Intermediari – che altrimenti sarebbe norma sostanzialmente replicativa del disposto dell’art. 27 del medesimo Regolamento – presupponeva che l’informazione sul tipo specifico di strumento finanziario precedesse sempre e fosse, comunque, temporalmente prossima all’investimento, non potendosi di certo presupporsi che potesse essere sufficiente una informativa rilasciata anni prima, vale a dire all’apertura dei rapporti, per poter rendere consapevole l’investitore sulle caratteristiche del prodotto che andava a sottoscrivere. Se, quindi, non si vuole svuotare di concreto significato applicativo la portata dell’art. 31 del Regolamento Intermediari, la cui finalità è per l’appunto quella di “consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”, si deve ritenere che l’intermediario prima di ogni singolo ordine doveva (e deve) prestare un’informativa di dettaglio, aggiuntiva rispetto a quella prevista dall’art. 27.

new
Decisione n. 6646
Ricorso ID: 9431
Anno 2023
Data: 30 Giugno 2023
Voce principale: obblighi informativi
Voci secondarie: art. 31 del Regolamento Intermediari n. 16190/2007documento sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziariinformazione sul tipo specifico di strumento finanziarioinidoneità ad assolvere gli obblighi

L’Arbitro ha, in più occasioni, affermato che la sola consegna del “Documento sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari” non è in linea con l’effettivo adempimento dell’obbligo informativo: in particolare, la consegna non è idonea ad integrare l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 31 del Regolamento Intermediari n. 16190/2007, ratione temporis vigente, il quale richiedeva di fornire al cliente le informazioni sulle “caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento in modo sufficientemente dettagliato”, e ciò al dichiarato fine di “consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”. La mera consegna alla clientela del predetto documento è, piuttosto, quella prevista dell’art. 27 del Regolamento Intermediari n. 16190/2007, che prevedeva informazioni generali relative ai rischi e alle caratteristiche delle varie tipologie di strumenti finanziari che l’intermediario tratta e che, usualmente, viene rilasciata al cliente in occasione dell’apertura dei rapporti. Diversamente, il corretto adempimento delle previsioni di cui all’art. 31 del Regolamento Intermediari – che altrimenti sarebbe norma sostanzialmente replicativa del disposto dell’art. 27 del medesimo Regolamento – presupponeva che l’informazione sul tipo specifico di strumento finanziario precedesse sempre e fosse, comunque, temporalmente prossima all’investimento, non potendosi di certo presupporsi che potesse essere sufficiente una informativa rilasciata anni prima, vale a dire all’apertura dei rapporti, per poter rendere consapevole l’investitore sulle caratteristiche del prodotto che andava a sottoscrivere. Se, quindi, non si vuole svuotare di concreto significato applicativo la portata dell’art. 31 del Regolamento Intermediari, la cui finalità è per l’appunto quella di “consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”, si deve ritenere che l’intermediario prima di ogni singolo ordine doveva (e deve) prestare un’informativa di dettaglio, aggiuntiva rispetto a quella prevista dall’art. 27.

new
Decisione n. 6645
Ricorso ID: 9411
Anno 2023
Data: 30 Giugno 2023
Voce principale: obblighi informativi
Voci secondarie: art. 31 del Regolamento Intermediari n. 16190/2007documento sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziariinformazione sul tipo specifico di strumento finanziarioinidoneità ad assolvere gli obblighi