Acconti sul dividendo

Detti anche: dividendi d’acconto o interinali. Si tratta di utili distribuiti in corso di esercizio e prima della redazione del relativo bilancio in acconto sul futuro dividendo che sarà poi deliberato in sede di assemblea. Per lungo tempo la materia non è stata espressamente disciplinata, anche se nella prassi si ammetteva la distribuzione di acconti-dividendo. L’art. 19 del d.p.r. 1986/30, di attuazione della II Direttiva CEE, ha dettagliatamente disciplinato questa prassi (col nuovo art. 2433 bis c.c.), prevedendola però espressamente per le sole società assoggettate per legge alla certificazione del bilancio. La distribuzione di acconti deve essere prevista dallo statuto e rientra nel potere discrezionale degli amministratori, dai quali può essere deliberata, con il parere del collegio sindacale, dopo la certificazione e l’approvazione del bilancio dell’esercizio precedente. Essa non è possibile se da questo bilancio risultino perdite dell’esercizio o dell’esercizio precedente.

L’ammontare degli acconti non può superare la minor somma tra l’importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell’esercizio precedente, diminuito dell’importo da destinare a riserve legali e statutarie, e quello delle riserve disponibili: pertanto sono distribuibili in acconto solo gli utili già accertati dell’esercizio precedente e destinati a riserva disponibile, entro il limite dell’utile stimato dagli amministratori come già prodotto nell’esercizio in corso. La deliberazione deve essere adottata sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, che devono restare depositati presso la sede sociale fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio. L’art. 2433 bis ultimo comma stabilisce anche che gli acconti riscossi dai soci nel rispetto delle norme di legge non sono ripetibili.

Nel caso di distribuzione di acconti sui dividendi da parte di società quotate, la procedura ordinaria disciplinata dall’art. 2433 bis c.c. è in parte modificata dall’art. 154 del TUF. Quest’ultima norma esclude che si debba acquisire (come altrimenti ai sensi del 5° comma del 2433 bis, unica disposizione di quest’ultimo articolo non applicabile alle quotate proprio ai sensi del medesimo 154 del TUF) il parere del collegio sindacale sui documenti (prospetto contabile e relativa relazione) dai quali risulta che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente tale operazione.