Focus ABF
Le decisioni che contano

La rubrica che FCHub offre ai propri lettori ha l’obiettivo di selezionare tra le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario quelle più innovative e di maggiore impatto. La qualità dell’attività è garantita da un apposito Comitato di Redazione (v. riquadro) che vaglia e presenta le decisioni più interessanti pronunciate dai sette Collegi in cui l’Abf è articolato. Per semplicità di ricerca e velocità di reperimento, le decisioni sono indicizzate attraverso una voce principale di riferimento e altre voci secondarie.

Comitato di redazione

  • Giuseppe Leonardo Carriero (co-editor)
  • Raffaele Lener (co-editor)
  • Pierfrancesco Bartolomucci
  • Veronica Carriero
  • Maria Domenica Ciace
  • Italo Maria Maioli Castriota Scanderbech
  • Francesca Parrillo

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In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essi concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna, al momento della sottoscrizione dei buoni ovvero successivamente, e fino al compimento del termine finale di prescrizione del diritto al loro rimborso, del Foglio Informativo Analitico di cui agli artt. 3 del D.M. 19 dicembre 2000 e 6 del D.M. 6 ottobre 2004, non determina l’insorgere di un diritto risarcitorio in favore del sottoscrittore il quale lamenti che l’intervenuta prescrizione e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dall’omissione di tale consegna”. - “Per tutte le serie di buoni postali fruttiferi il cui decreto istitutivo preveda che la loro liquidazione possa avvenire, in linea capitale e interessi, al termine dell’ennesimo anno successivo a quello di emissione, il termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari comincia a decorrere dalla data di scadenza del buono, sulla base della relativa durata, e non già dal 1° giorno dell’anno solare successivo a quello in cui tale scadenza è intervenuta
(MDC)
Collegio di: Coordinamento
Pres. Maugeri
Est. Spennacchio
Decisione n. 5106
Anno 2026
Voce principale: Documenti di legittimazione
Voci secondarie: buoni postali fruttiferiinsussistenza – (cod.civ. artt. 1374 2002; d.m. 2000 art. 3; d.m. 2004 art. 6)mancata consegna del foglio informativoprescrizioneresponsabilità dell’intermediariorichiesta di rimborsotermine iniziale
E’ conforme al quadro normativo di riferimento la procedura adottata dall’intermediario che consente ai clienti di accedere al conto con un unico fattore di autenticazione (in applicazione del regime di esenzione di cui all’art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389) e di eseguire un’operazione di pagamento riutilizzando detto fattore insieme con un secondo elemento di autenticazione (di diversa natura), a condizione che: a) l’accesso e il pagamento avvengano nella stessa sessione; b) l’associazione dei fattori utilizzati produca il dynamic linking (di cui all’art. 5 degli RTS - Regulatory Technical Standards/PSD2 - ); c) non si tratti del primo accesso al conto da parte dell’utente (nel qual caso è necessaria l’adozione della SCA); d) non siano decorsi più di 180 giorni dall’ultima applicazione della SCA. Configura un sistema di autenticazione a doppio fattore (SCA), come richiesto dalle disposizioni vigenti per autorizzare le operazioni di pagamento, l’utilizzo di un cd. CVV dinamico, generato nella fase di accesso all’area riservata del cliente, accompagnato dall’inserimento di un OTP inviato via SMS
(MDC)
Collegio di: Coordinamento
Pres. Maugeri
Est. Tina
Decisione n. 4274
Anno 2026
Voce principale: Conto corrente bancario
Voci secondarie: autenticazione a doppio fattore (c.d. SCA) e regime di esenzionecriteri applicativihome bankingoperazioni fraudolente
La mancata consegna al sottoscrittore del Foglio informativo al momento dell’acquisto dei BFP (e successivamente in costanza di rapporto) non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione che decorre dalla scadenza del BFP. Fino al giorno in cui il diritto al rimborso di un BFP non sia prescritto, permane l’obbligo dell’intermediario di consegnare al sottoscrittore il Foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento. L’omissione dell’intermediario: 1)pregiudica il diritto e l’interesse del sottoscrittore ad una completa, agevole e meno onerosa informazione sulle caratteristiche dell’investimento effettuato funzionale all’effettivo esercizio del diritto al rimborso del BFP prima del decorso del relativo termine di prescrizione; 2)obbliga l’intermediario al risarcimento del danno conseguente alla ridotta probabilità che il sottoscrittore si attivi per interrompere la prescrizione ed incassare il BFP
(MDC)
Collegio di: Coordinamento
Pres. Sirena
Est. Tina
Decisione n. 11113
Anno 2025
Voce principale: Documenti di legittimazione
Voci secondarie: fattispecie (cod.civ. artt. 2935 - 2941 - 2946; d.m. 19 dicembre 2000 - art. 3; d.m. 6 ottobre 2004 art. 6)mancata consegna del foglio informativoprescrizioneresponsabilità dell’intermediariorichiesta rimborsorisarcimento del danno
L’intermediario che renda indisponibile al cliente l’importo di un assegno giratogli per l’incasso “salvo buon fine” a causa di un asserito ma non dimostrato errore materiale sulla bontà del titolo peraltro regolarmente pagato, è tenuto allo sblocco dell’importo del titolo stesso a favore del ricorrente oltre al pagamento degli interessi dalla data della negoziazione
(MDC)
Collegio di: Napoli
Pres. Benedetti
Est. Verdicchio
Decisione n. 6219
Anno 2025
Voce principale: Titoli di credito
Voci secondarie: assegno bancarioerrore materialeillegittimità (cod. civ. art. 1829)indisponibilità dell’importoinsussistenzanegoziazione “salvo buon fine”
Nel pagamento di un assegno portato all’incasso la banca è tenuta ad attivare tutti i controlli  (correlati alla specifica diligenza professionale richiesta) volti ad escludere qualunque manipolazione del titolo che possa riguardare le irregolarità nella compilazione o la genuinità della firma, nella specie insussistenti.
(MDC)
Collegio di: Milano
Pres. Tina
Est. Bartolomucci
Decisione n. 4497
Anno 2025
Voce principale: Titoli di credito
Voci secondarie: assegno bancarioasserita manipolazione del titoloinsussistenza (cod. civ. art 1176)responsabilità degli intermediari
Ferma la necessità di valutare in relazione ad ogni singolo caso la valenza giuridica delle dichiarazioni scritte fatte dal cliente in sede di estinzione anticipata, la quietanza liberatoria dallo stesso sottoscritta in data successiva all’estinzione anticipata del finanziamento, a fronte dell’accettazione di un ulteriore rimborso rispetto a quanto già ricevuto, non può essere qualificata come rinunzia abdicativa o come atto transattivo, avendo il valore di una mera dichiarazione di scienza, laddove non contenga sia la chiara volontà del dichiarante, espressa in termini non equivoci, di rinunciare, con effetti estintivi alla pretesa di ricevere ulteriori somme, sia gli importi oggetto di rinuncia, specificati nel loro ammontare e nelle singole voci di costo, importi peraltro desumibili anche per relationem dall’esame di ulteriori elementi, in particolare dal reclamo che contenga la chiara determinazione delle somme pretese dal cliente e che risulti espletato in data anteriore alla sottoscrizione della dichiarazione liberatoria
(MDC)
Collegio di: Coordinamento
Pres. Sirena
Est. Sillani
Decisione n. 2025
Anno 2025
Voce principale: Finanziamento
Voci secondarie: esclusione (d.lgs. n. 385/1993 art. 125 sexies)estinzione anticipatafattispeciequietanza liberatoriarinunzia abdicativa