Focus ABF
Le decisioni che contano

La rubrica che FCHub offre ai propri lettori ha l’obiettivo di selezionare tra le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario quelle più innovative e di maggiore impatto. La qualità dell’attività è garantita da un apposito Comitato di Redazione (v. riquadro) che vaglia e presenta le decisioni più interessanti pronunciate dai sette Collegi in cui l’Abf è articolato. Per semplicità di ricerca e velocità di reperimento, le decisioni sono indicizzate attraverso una voce principale di riferimento e altre voci secondarie.

Comitato di redazione

  • Giuseppe Leonardo Carriero (co-editor)
  • Raffaele Lener (co-editor)
  • Pierfrancesco Bartolomucci
  • Veronica Carriero
  • Maria Domenica Ciace
  • Italo Maria Maioli Castriota Scanderbech
  • Francesca Parrillo

Filtri per la ricerca

Anno
ABF anno
Collegio
ABF collegio
Voce principale
ABF voce principale
Integrando la   richiesta di sottoscrizione della apposita modulistica in capo all’erede del cointestatario defunto più che un accollo un subentro nel rapporto di finanziamento, eventuali costi di gestione debbono, sulla base delle regole di trasparenza, essere riportati in un documento di sintesi o in un foglio informativo adeguatamente pubblicizzato
(MDC)
Collegio di: Torino
Pres. Lucchini Guastalla
Est. Greco
Decisione n. 13105
Anno 2024
Voce principale: Mutuo
new
Voci secondarie: accolloapplicazione costi di gestioneeffettiviolazione regole di trasparenza
Laddove, nell’ipotesi di stipula di un contratto di mutuo immobiliare, si riscontri un contrasto tra il contenuto dell’atto pubblico e quello dei suoi allegati (cui si fa rinvio nell’atto pubblico) prevalgono le previsioni dell’atto pubblico. E ciò in ragione della natura formale del contratto di mutuo immobiliare
(MDC)
Collegio di: Roma
Pres. Sirena
Est. Sica
Decisione n. 488
Anno 2025
Voce principale: Mutuo
new
Voci secondarie: atto pubblicocontrastocriteri interpretativiprevalenzaprevisioni precontrattuali allegate
E’ legittima la sospensione da parte dell’intermediario di una linea di credito a causa di inadempimenti e/o ritardi che abbiano riguardato un’altra linea di credito concessa, dallo stesso intermediario, al medesimo cliente
(MDC)
Collegio di: Palermo
Pres. Maugeri
Est. Russo
Decisione n. 912
Anno 2025
Voce principale: Finanziamento
new
Voci secondarie: coesistenza linee di creditoinadempimentolegittimità (cod. civ. art. 1461)sospensione di altra linea di credito
Con l’atto di accollo le parti possono limitare il debito oggetto dell’accollo medesimo con conseguente riduzione delle pretese che la banca può vantare nei confronti dell’accollante, vincolando la sua obbligazione ai costi (ivi compresi gli interessi di preammortamento) il cui pagamento venga a scadenza successivamente all’accollo
(MDC)
Collegio di: Bologna
Pres. Sillani
Est. Vella
Decisione n. 728
Anno 2025
Voce principale: Mutuo
new
Voci secondarie: accollo parzialefattispecie (cod. civ. art 1273)interessi di preammortamentoprevisioni contrattuali
La cessione totale o parziale a un terzo del credito relativo al rimborso delle somme dovute al consumatore in dipendenza dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, in mancanza di un espresso condizionamento, produce un effetto immediatamente traslativo della titolarità del diritto ceduto. Ne consegue che - non essendo il cessionario 'cliente' dell'intermediario - la domanda proposta all'Arbitro per il rimborso delle predette somme risulta ammissibile soltanto nei limiti della quota di credito non ceduta e, dunque, spettante personalmente al consumatore, fermo restando il diritto del cessionario di ottenere in altra sede quanto cedutogli
(MDC)
Collegio di: Coordinamento
Pres. Maugeri
Est. Cipriani
Decisione n. 277
Anno 2025
Voce principale: Finanziamento
Voci secondarie: cessione del creditoestinzione anticipataregime applicabile (cod. civ. art. 1260; d.lgs. n. 385/1993 art. 125 sexies)rimborso commissioni e altri costi
La valutazione della conformità a legge del criterio di rimborso del premio assicurativo esula dalla competenza dell'ABF; ne deriva che il criterio contrattuale è da ritenersi legittimo purché tale criterio di calcolo sia chiarito ex ante al cliente. In caso contrario, il rimborso del premio dovrà avvenire secondo il criterio pro rata temporis
(MDC)
Collegio di: Coordinamento
Pres. Maugeri
Est. Lucchini Guastalla
Decisione n. 13169
Anno 2024
Voce principale: Finanziamento
Voci secondarie: criteri applicabiliestinzione anticipatafattispecie (d.l. n. 179/2012 art. 22)rimborso dei premi assicurativi