La legge prevede che, qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiuti di eseguire o di disporre un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni  siano comunicati all’utente. Tale comunicazione deve essere effettuata, nelle  modalità concordate con l’utente, con la massima sollecitudine e comunque nei termini  previsti dalla legge

(MDC)
Collegio di Torino
Decisione n. 6337
Anno: 2023
Pres. Lucchini Guastalla
Est. Alvisi
Voce principale: Strumenti di pagamento
Voci secondarie: effetti (cod. civ. artt. 1710 e 2729; cod. proc. civ. art 115; d.lgs. n. 11/2010 art 16)mandato di pagamentoresponsabilità dell’intermediarioritardata esecuzione