Intervenuto il decreto di esdebitazione in favore del socio dichiarato fallito, il credito rimasto insoddisfatto in esito alla procedura fallimentare è inesigibile nei confronti di quest’ultimo (ancorché garante della società fallita) a partire dalla data del decreto stesso. Risultano pertanto illegittime le segnalazioni in Centrale dei Rischi che l’intermediario convenuto abbia continuato a effettuare successivamente a tale data