Intervenuto il decreto di esdebitazione in favore del socio dichiarato fallito, il credito rimasto insoddisfatto in esito alla procedura fallimentare è inesigibile nei confronti di quest’ultimo (ancorché garante della società fallita) a partire dalla data del decreto stesso. Risultano pertanto illegittime le segnalazioni in Centrale dei Rischi che l’intermediario convenuto abbia continuato a effettuare successivamente a tale data

(MDC)
Collegio di Torino
Decisione n. 11361
Anno: 2022
Pres. Lucchini Guastalla
Est. Alvisi
Voce principale: Centrale dei rischi
Voci secondarie: esdebitazione socio accomandatario/fideiussoreillegittimità (cod. civ. artt. 1239 e 1301; l. n. 267/1942 artt. 142)segnalazione in C.R.