E’ responsabile della violazione dei principi di correttezza e buona fede l’intermediario che, pur in presenza di specifici profili di complessità, frapponga continui e ingiustificati ostacoli all’esecuzione “a distanza” di un atto. Occorre per altro verso che il cliente appronti per tempo quanto necessario alla formazione dell’atto

(MDC)
Collegio di Torino
Decisione n. 11351
Anno: 2022
Pres. Lucchini Guastalla
Est. Ferrante
Voce principale: Mutuo
Voci secondarie: concorso di colpaestinzione per procura con firma digitalefattispecie (cod. civ. artt. 1375 e 2702; l. n. 59/1997 art. 15; d.lgs. n. 82/2005 art. 20)responsabilità dell’intermediariorifiutoviolazione regole correttezza e buona fede