E’ responsabile della violazione dei doveri di correttezza e buona fede l’intermediario che non abbia adeguatamente approntato sistemi di assistenza finalizzati alla tempestiva ed esauriente trattazione di quesiti della clientela. Peraltro, il mancato riscontro dell’intermediario alla richiesta di ammissione ai benefici della normativa emergenziale da parte del cliente non legittima la sospensione unilaterale del pagamento dei canoni che integra, a sua volta, un inadempimento contrattualea

(MDC)
Collegio di Torino
Decisione n. 1016
Anno: 2022
Pres. Lucchini Guastalla
Est. Alvisi
Voce principale: Leasing
Voci secondarie: illegittimità (d.l. n. 18/2020 art. 56; d.l. n. 73/2021 art. 16)istanze di sospensione dei pagamentimancato riscontronormativa emergenzialesospensione unilaterale dei pagamenti