La conclusione, dopo la segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi, di un piano di rientro del debito rappresenta di per sé un indicatore della circostanza che l’intermediario non abbia ben valutato la situazione finanziaria complessiva del cliente prima della segnalazione a sofferenza, con ciò violando il canone generale di buona fede e correttezza.

(MDC)
Collegio di Roma
Decisione n. 21684
Anno: 2020
Pres. Greco
Est. Sirgiovanni
Voce principale: Centrale dei rischi
Voci secondarie: assenza dei presupposti sostanzialicessione del credito e “segnalazione in continuità”fattispecie (cod. civ. art. 1375)illegittimitàrisarcimento del dannosegnalazione “a sofferenza”