Nell’ambito dei paesi firmatari della Convenzione relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri vige il principio in base al quale gli atti pubblici che, redatti sul territorio di uno Stato contraente, devono essere esibiti sul territorio di un altro Stato contraente, sono esonerati da qualsiasi forma di legalizzazione o da qualsiasi altra formalità equivalente o analoga