La Banca che riceve un titolo di credito per l’incasso è obbligata alla custodia del titolo e risponde del suo smarrimento. Poiché peraltro lo smarrimento non implica necessariamente la perdita del credito in esso incorporato, il danno da riconoscere è correlato alla perdita di chance e non al valore facciale del titolo

(MDC)
Collegio di Roma
Decisione n. 11097
Anno: 2022
Pres. Sirena
Est. Marinaro
Voce principale: Titoli di credito
Voci secondarie: fattispecie (l. n. 1736/1933 art. 66; d.p.r. n. 144/2001 art. 7; d.p.r. n. 298/2002)liquidazione equitativa del dannosmarrimentoviolazione obblighi di diligenza