Il rilascio, al cliente che ne faccia richiesta, di una lettera di referenze bancarie finalizzata alla partecipazione a una gara pubblica è attività rientrante nella discrezionalità tecnica dell’intermediario, essendo strettamente correlata alla valutazione del merito di credito. Nondimeno, la stessa è sindacabile alla luce dei  principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto che si concretizzano nella cooperazione alla realizzazione degli interessi della controparte

(MDC)
Collegio di Palermo
Decisione n. 6246
Anno: 2023
Pres. Maugeri
Est. Lopreiato
Voce principale: Conto corrente bancario
Voci secondarie: diniego lettera di referenzediscrezionalità dell’intermediariofattispecie (od. civ. artt. 1175 e 1375; d.lgs. n. 36/23 art. 86)