L’intermediario che renda indisponibile al cliente l’importo di un assegno giratogli per l’incasso “salvo buon fine” a causa di un asserito ma non dimostrato errore materiale sulla bontà del titolo peraltro regolarmente pagato, è tenuto allo sblocco dell’importo del titolo stesso a favore del ricorrente oltre al pagamento degli interessi dalla data della negoziazione