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L’intermediario che renda indisponibile al cliente l’importo di un assegno giratogli per l’incasso “salvo buon fine” a causa di un asserito ma non dimostrato errore materiale sulla bontà del titolo peraltro regolarmente pagato, è tenuto allo sblocco dell’importo del titolo stesso a favore del ricorrente oltre al pagamento degli interessi dalla data della negoziazione

(MDC)
Collegio di Napoli
Decisione n. 6219
Anno: 2025
Pres. Benedetti
Est. Verdicchio
Voce principale: Titoli di credito
Voci secondarie: assegno bancarioerrore materialeillegittimità (cod. civ. art. 1829)indisponibilità dell’importoinsussistenzanegoziazione “salvo buon fine”