Fuori dal caso del cd. “credito finalizzato” (relativo alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni o servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l’acquisto di propri beni o servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari), nel cui ambito non è ricompresa l’attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving, la violazione delle regole concernenti la riserva d’attività determina la nullità del contratto stipulato.