La concessione di finanziamenti ai sensi della normativa emergenziale in tema di pandemia da covid 19 non esclude, da parte dell’intermediario, la valutazione del merito creditizio dell’istante; è fatto salvo il rispetto dei principi di buona fede e correttezza da parte dell’intermediario stesso nel fornire tempestivo riscontro in ordine all’esito dell’istanza e alle relative valutazioni.

(MDC)
Collegio di Napoli
Decisione n. 2971
Anno: 2020
Pres. Carriero
Est. Monticelli
Voce principale: Finanziamento
Voci secondarie: condotta dell’intermediarioinsindacabilitàmerito creditizionormativa emergenzialeprincipi di buona fede e correttezza (cod. civ. artt. 1175 - 1176 e 1337)