La concessione di finanziamenti ai sensi della normativa emergenziale in tema di pandemia da covid 19 non esclude, da parte dell’intermediario, la valutazione del merito creditizio dell’istante; è fatto salvo il rispetto dei principi di buona fede e correttezza da parte dell’intermediario stesso nel fornire tempestivo riscontro in ordine all’esito dell’istanza e alle relative valutazioni.