Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

(MDC)
Collegio di Napoli
Decisione n. 23044
Anno: 2021
Pres. Carriero
Est. Miola
Voce principale: Documenti di legittimazione
Voci secondarie: 1374; d.m. 13 giugno 1986; d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156)effetti (cod. civ. artt. 1339fattispeciemodifica delle condizioni di rendimentotutela dell’affidamento