La conclusione di contratti di finanziamento da parte di fornitori di beni e servizi, anche prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 141/2010, non era consentita a soggetti diversi dagli intermediari abilitati. Il mancato rispetto della normativa di settore determina la nullità del contratto con le conseguenze restitutorie di cui all’art. 2033 cod.civ.

(MDC)
Collegio di Napoli
Decisione n. 2202
Anno: 2022
Pres. Carriero
Est. Giglio
Voce principale: Strumenti di pagamento
Voci secondarie: contratto concluso da soggetto non abilitatocredito c.d. revolvingnullità