La conclusione di contratti di finanziamento da parte di fornitori di beni e servizi, anche prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 141/2010, non era consentita a soggetti diversi dagli intermediari abilitati. Il mancato rispetto della normativa di settore determina la nullità del contratto con le conseguenze restitutorie di cui all’art. 2033 cod.civ.