Costituisce presupposto sostanziale della segnalazione in Centrale dei Rischi della Banca d’Italia il riscontro, da parte del segnalante, di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza. L’assenza di preavviso – che non rappresenta un requisito di  validità della segnalazione – ha rilievo solo a fini risarcitori, ove il danno sia provato.

(MDC)
Collegio di Napoli
Decisione n. 1955
Anno: 2024
Pres. Carriero
Est. Nervi
Voce principale: Centrale dei rischi
Voci secondarie: assenza dei presupposti sostanzialiesclusione (cod I: Fchub. civ. - art. 1335; d.lgs. n. 385/1993 - art 125)illegittimitàrisarcimento del dannosegnalazione a sofferenza