Costituisce presupposto sostanziale della segnalazione in Centrale dei Rischi della Banca d’Italia il riscontro, da parte del segnalante, di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza. L’assenza di preavviso – che non rappresenta un requisito di validità della segnalazione – ha rilievo solo a fini risarcitori, ove il danno sia provato.