Gli unici presupposti di legittimità per la levata del protesto sono la presentazione dell’assegno per il pagamento nel termine utile e l’incapienza dei fondi per onorarlo. Sono quindi infondate le doglianze sulla mancata comunicazione da parte dell’intermediario prima della levata del protesto in quanto un simile avviso non è normativamente previsto

(MDC)
Collegio di Napoli
Decisione n. 11957
Anno: 2022
Pres. Carriero
Est. Perlingieri
Voce principale: Strumenti di pagamento
Voci secondarie: asserita illegittimitàinfondatezza (l. n. 77/1955 art. 4; l. n. 386/1990 art. 2; d.lgs. n. 385/1993 art. 128 bis)protesto