E’ illegittima l’esecuzione del chargeback da parte dell’intermediario in assenza dei presupposti giustificativi previsti dalla normativa emergenziale, vale a dire, nel caso di specie, dell’esercizio della facoltà di scelta da parte dell’esercente alberghiero tra erogazione di un rimborso o emissione di un voucher a favore del cliente in considerazione della sopravvenuta impossibilità di fruire del servizio