In ipotesi di polizza non obbligatoria, allorquando l’intermediario erogante trattenga parte delle somme ricevute dal cliente a titolo di premio, detta parte non deve essere inclusa nel calcolo del TAEG.

(MDC)
Collegio di Coordinamento
Decisione n. 6857
Anno: 2022
Pres. Maugeri
Est. Lucchini Guastalla
Voce principale: Finanziamento
Voci secondarie: esclusione dal TAEGlegittimità (d.lgs. n. 385/1993 artt. 121 124 e 125 bis; d.lgs. n.141/2010)natura non obbligatoriapolizza assicurativa