In riferimento alle convenzioni per il rilascio di carte di credito revolving, tenuto conto della modalità di utilizzo della carta per acquisti quale quella più comunemente impiegata nel quadro di tale tipologia di contratto di credito, è legittima l’esclusione dal calcolo del TAEG della “commissione di anticipo contante”.

(MDC)
Collegio di Coordinamento
Decisione n. 6856
Anno: 2022
Pres. Maugeri
Est. Di Rienzo
Voce principale: Contratto bancario in genere
Voci secondarie: commissione anticipo contantecredito revolvinglegittimità (d. lgs. n. 385/1993 artt. 117 e 125 bis)mancata inclusione nel TAEG