Ai fini della valutazione della legittimità della modifica unilaterale, per come declinata dall’art. 118 TUB, occorre tener conto del concreto assetto di interessi che le parti hanno voluto fissare nello specifico regolamento contrattuale. Pertanto, ove la valorizzazione a zero di un costo sia indicativa di un servizio non fornito dall’intermediario, la relativa modifica unilaterale ex art. 118 TUB equivale all’inserimento di una nuova clausola originariamente non prevista dal contratto. Quest’ultima, in quanto tale, è illegittima.

(MDC)
Collegio di Coordinamento
Decisione n. 6781
Anno: 2023
Pres. Maugeri
Est. D'Atri
Voce principale: Conto corrente bancario
Voci secondarie: effetti (d.lgs. n. 385/1993 art. 118)fattispecieius variandimodifica unilateralesinallagma contrattuale