Alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l’art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo.