Quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell’obbligo di consegna del Foglio Informativo relativo ai BFP, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la “causa petendi” del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell’esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell’interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell’individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere

(MDC)
Collegio di Coordinamento
Decisione n. 4656
Anno: 2022
Pres. Maugeri
Est. Bargelli
Voce principale: Documenti di legittimazione
Voci secondarie: buoni postali fruttiferiincompetenza temporaleprescrizionerichiesta di rimborsorisarcimento del danno